Ad Ostia c'è solo una concessione demaniale marittima
confiscata per mafia, anche se non in via definitiva[1].
E' quella dello stabilimento balneare Village in possesso della Malibù Beach
srl, società interamente di proprietà della Settesei srl, riconosciuta una
delle società del clan dei Fasciani[2],
gli unici condannati ad oggi per mafia ad Ostia. Alla Malibù Beach srl da tre
anni a questa parte è stato concesso di fare un po’ di tutto, al contrario delle
altre 70 concessioni demaniali marittime di Ostia, definite “mafiose” dal PD,
nonostante non risultino indagini in tal senso.
La prima anomalia è la concessione stessa. La Malibù
Beach srl ha infatti ottenuto il 16 aprile 2013, dal Municipio X, la
concessione del Village mediante licenza di subingresso rispetto all'Atto
Formale n.13 del 9 novembre 2006, rilasciato alla società Il Porticciolo srl.
Nessuno del Municipio X si è opposto a tale subingresso nonostante la Malibù
Beach srl fosse stata confiscata 4 mesi prima, il 30 gennaio 2013[3],
con sentenza del Tribunale di Roma, Sezione X Penale. La confisca, avvenuta già
prima delle operazioni Nuova Alba (26 luglio 2013) e Tramonto (4 marzo 2014) è
avvenuta a gennaio 2013 in applicazione dell'articolo 12 sexies c.p.p. (d.l. 8
giugno 1992, n. 306), una misura di carattere patrimoniale che corrisponde a
una sanzione senza reato, perché in pratica tende a evitare l’accumulo di
ricchezze di provenienza delittuosa in casi particolari tra cui quello dell'associazione
di stampo mafioso.
La seconda anomalia è che non solo mai è stata disposta
alla Malibù Beach srl la decadenza della concessione, ma addirittura la
concessione è stata rinnovata fino al 2020 sempre dal Municipio X in data 24
marzo 2014, seppure nei confronti dell'amministratore giudiziario[4].
La terza anomalia è che la Malibù Beach srl, la cui
concessione alla data odierna (19 marzo 2016) ancora non è decaduta, ha potuto
ottenere l'autorizzazione da parte del Municipio X per cedere alla società
Hesperia srl tutte le attività che riguardano lo stabilimento Village (dal
ristorante ai servizi di spiaggia) mediante una rocambolesca serie di passaggi
autorizzativi e non, qui di seguito elencati in ordine cronologico:
10 marzo 2014, "Protocollo d'intesa per la gestione
dei beni sequestrati e confiscati" tra il Tribunale di Roma e Unindustria ed
altri;
24 marzo 2014, proroga della concessione del Village
(cfr. nota 4);
30 gennaio 2015, confisca della Malibù Beach srl (cfr.
nota 1), depositata il 27 aprile 2015;
25 maggio 2015, nomina del dr. Massimo Iannuzzi come Coadiutore
dell'ANBSC;
27 maggio 2015, Unindustria e Libera, inviano a Iannuzzi
la propria manifestazione d'interesse per la gestione dello stabilimento Village;
8 giugno 2015, trasmissione di bozza di contratto al
Consorzio Nausicaa, Federlazio e Unindustria;
16 giugno 2015, il G.I.P., dr.ssa Simonetta D'Alessandro,
ritiene le condizioni contrattuali della proposta di Unindustria e Libera le più
convenienti per sanare il debito della Malibù Beach srl ma soprattutto ritiene
che la presenza di Libera assicuri quanto previsto per legge[5] (fini
sociali: "destinazione per famiglie disagiate");
17 giugno 2015, il PM, dr.ssa Ilaria Calò approva,
condivide il parere favorevole del GIP;
15 luglio 2015, si costituisce l'Hesperia srl,
4 agosto 2015, Unindustria indica a Iannuzzi l'Hesperia srl
come società designata “alla stipula del contratto di affitto azienda con la
Malibù Beach srl”;
6 agosto 2015, la ANBSC delega Iannuzzi a rappresentarlo alla
stipula del contratto d'affitto tra Malibù Beach srl e Hesperia srl;
6 agosto 2015, viene redatto il contratto d'affitto[6]
presso il Notaio Valerio Tirone (cfr. nota 3);
24 agosto 2015, Iannuzzi invia alla U.O.A.L. del
Municipio Roma X “istanza per voltura temporanea della concessione demaniale
13/2006 relativa allo stabilimento balneare Village intestata alla Malibù Beach
srl” chiedendo espressamente che l'efficacia del contratto è sottoposta alla
condizione sospensiva del rilascio della necessaria autorizzazione (art. 45bis
del Codice della Navigazione);
14 settembre 2015, la U.O.A.L. del Municipio Roma X
autorizza il contratto d’affitto richiesto (art. 45bis del Codice della
Navigazione).
Dunque, viene messo in secondo ordine il contenuto dei fini sociali del riuso dei beni confiscati (cfr. nota 5) e del tutto
trascurato quanto previsto dalla Legge Regionale n.8 del 26 giugno 2015[7], che
all’art. 5[8],
comma 3, recita con chiarezza: “I comuni sono tenuti ad attivare procedure di
evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di
affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di
subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del codice
della navigazione e successive modifiche."
Tale legge, di cui comunque manca ancora il relativo
regolamento di attuazione, prescrive chiaramente che devono essere i Comuni (in
questo caso, il Municipio Roma X) ad attivare procedure di evidenza pubblica
per autorizzare l’art. 45 bis, che escludono le modalità di un protocollo
d’intesa fra parti, con discrezione da parte di un ente privato (Unindustria) a
‘designare’ in maniera unilaterale una società tra le altre cose appena
costituita. La discrezionalità è poi ancora più grave non solo perché la
determinazione dirigenziale (necessaria ai fini del contratto d’affitto)
avviene dopo l’entrata in vigore della legge regionale, ma va rilevato che a nessun
altro concessionario di Ostia è stata concessa l’autorizzazione al 45 bis
nell’anno 2015 proprio in virtù della legge regionale. Quindi, due pesi e due
misure dl rispetto della normativa vigente.
Insomma, come per magia, al Village si è ottenuta una passerella per la propaganda piena
zeppa di anomalie, coperte da un bel tappeto rosso, dove di trasparenza ce n'è poca
e di legalità quanto basta alla campagna elettorale. Al concessionario confiscato
per mafia si consente quello che a nessun altro concessionario è dato. Basta metterci il bollino dell’Associazione
Libera ed il gioco è fatto. Gli altri? Si arrangino.
[1] Procedimento penale n.54911/12 R.G.N.R. - 14008/13 R.G.
G.I.P. sentenza n.6846/15 emessa il 30 gennaio 2015 (depositata in data 27
aprile 2015) dal Tribunale di Roma - Sezione X, confisca beni ai sensi
dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n.306 (Pubblicato
nella Gazz. Uff. 8 giugno 1992, n. 133 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 - Gazz. Uff. 7 agosto 1992, n.
185) - Malibù Beach srl con sede in Roma, via Caio Lelio n.39, c.f.
12052751000, REA 1346722
[2] Così è stato ovunque riportato dagli organi di stampa.
Stranamente un documento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata
(ANBSC), attribuisce tale confisca “in
danno di Vito Triassi, nato a
Siculiana (AG) il 21.04.1957 + Altri”
[3] Anche tale informazione risulta dubbia (cfr. nota 1) seppur
contenuta nell’atto del dr. Valerio Tirone, notaio in Guidonia Montecelio, via
Locatelli 15 (repertorio 45.082 raccolta n.16468). Tale informazione è
analogamente riportata nella Determinazione Dirigenziale rep.CO/1731/2015,
prot. CO/103740/2015 del 14 settembre 2015 emessa dall’U.O.A.L. del Municipio
Roma X, a firma del dirigente Arch. Cinzia Esposito.
[4] Determinazione Dirigenziale rep. CO/846/2014, prot.
CO/37341/2014 del 24 marzo 2014 emessa dall'U.O.A.L. del Municipio Roma X, a
firma del dirigente Ing. Paolo Cafaggi
[5] D.L. 4-2-2010 n. 4, “Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”
pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2010, n. 28 (Convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 marzo 2010, n. 50
[6] Il contratto in questione afferma che la sentenza di
confisca non è ancora definitiva e si basa sulla validità della concessione
della Malibù Beach srl (pena nullità). Il contratto ha valenza dal momento del
rilascio dell’autorizzazione dell’art. 45 bis fino alla data del 31 dicembre
2018, alla quale potrà essere rinnovato. Il canone d'affitto è di 400.000,00
euro, incluso il canone demaniale (40.000,00 euro, forfettario per il 2015),
dunque 120.000,00 euro l’anno (anni: 2016, 2017 e 2018). I pagamenti avvengono
con rate semestrali di 60.000,00 euro. Il mancato pagamento anche di una sola
rata prevede la risoluzione del contratto per inadempimento. La Malibù Beach
srl può recedere dal contratto se nel periodo di locazione interviene la
confisca definitiva o la restituzione dei beni.
[7] Entrata in vigore con il B.U.R.L. n.52 del 30 giugno
2015 (Disposizioni relative all'utilizzo
del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla
Legge Regionale 6 agosto 2007, n.13, concernente l'organizzazione del sistema
turistico laziale e ss.mm.)
[8] Inserimento
dell'articolo 53 bis nella l.r. 13/2007